
Regolamento
edilizio
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - Oggetto del Regolamento.
ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento.
1.Tutte le attività che comportano interventi di trasformazione urbanistico
od edilizia dei suoli, degli edifici e del territorio comunale, unitamente
alle opere che modificano l'ambiente urbano ed extraurbano, il paesaggio
agrario, il patrimonio edilizio esistente e le risorse naturali ed
essenziali sono disciplinate dal presente regolamento, nonché dalle
norme legislative e regolamentari statali e regionali applicabili
alla specifica materia.
CAPO II - Istanze e denunce per l'effettuazione delle
trasformazioni Urbanistico-edilizie - Esame dei progetti - Pareri.
ARTICOLO 2 Individuazione delle opere soggette a
concessione edilizia, autorizzazione edilizia, denuncia di inizio
attività e nulla osta tecnico.
1. Chiunque intenda, nell'ambito del territorio comunale, eseguire
opere di trasformazione urbanistico ed edilizia deve sottostare alle
prescrizioni procedurali e tecniche del presente regolamento.
In particolare sono soggette a:
1) CONCESSIONE EDILIZIA
a) la realizzazione di opere di urbanizzazione previste dai piani
particolareggiati o dai piani urbanistici attuativi;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione;
c) interventi di nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni e
ricostruzioni anche parziali di qualunque edificio con qualsiasi destinazione;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica
di qualunque edificio con qualsiasi destinazione;
e) restauro e risanamento conservativo su edifici vincolati ai sensi
della Legge 1° Giugno 1939 n°1089 e Legge 29 Giugno 1939 n°1497 o
elencati ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 10/79 e dell'art.7
della Legge Regionale 59/80.
f) modifiche della destinazione d'uso anche connesse ad opere edilizie
di qualsiasi specie.
2) AUTORIZZAZIONE EDILIZIA:
a) muri di sostegno, fognature acquedotti e rilevati in genere;
b) opere di ordinaria e straordinaria manutenzione che comportano
modificazioni dei fabbricati vincolati ai sensi della Legge 1° Giugno
1939 n°1089 e Legge 29 Giugno 1939 n°1497 o elencati ai sensi dell'art.
1 della Legge Regionale 10/79 e dell'art. 7 della Legge Regionale
59/80;
c) abbattimento di alberi, in complessi e ambiti territoriali di valore
ambientale, posti all'interno di parchi, giardini privati e spazi
alberati;
d) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici a servizio
di edifici già esistenti;
e) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione
di merci a cielo libero;
f) le opere di demolizione, i rinterri e gli scavi che non riguardano
la coltivazione di cave e di torbiere;
3) DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ' EDILIZIA
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici
esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti
che alterino la sagoma dell'edificio;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;
e) opere interne alle singole unità immobiliari che non comportino
modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla
statica dell'immobile;
f) impianti tecnologici che si rendono indispensabili, sulla base
di nuove disposizioni , a seguito della revisione o installazione
di impianti tecnologici;
g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano
su parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione
d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino
le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste
il fabbricato;
i) altre opere individuate da legge regionale o provinciale;
l) pergolati, gazebo, barbecue e opere di sistemazione esterna assimilabili
ad arredi da giardino o in generale a strutture similari di pertinenza
esclusiva dell'abitazione e delle attività terziarie poggiate stabilmente
al suolo anche attraverso l'appoggio a strutture edilizie di qualsiasi
specie;
m) manufatti in zona agricola aventi carattere di precarietà se ammessi,
nel rispetto dei presupposti, dei requisiti e delle modalità costruttive
di cui alla specifica legge regionale.
4) NULLA OSTA TECNICO
a) costruzione e trasformazione di vetrine, collocamento di insegne,
mostre, cartelli ed infissi pubblicitari ed indicatori, lumi, memorie,
lapidi, tende all'esterno degli edifici, anche provvisorie, in luoghi
pubblici, aperti o prospettanti luoghi pubblici e quando tali manufatti
e strutture, sussistendo un carattere di temporaneità non si connotano,
per tipo di materiale e tecnica costruttiva usata, come opere di trasformazione
urbanistico edilizia permanente dei luoghi e come tali assoggettabili
alle procedure di cui precedenti punti;
b) installazione di condutture elettriche, telefoniche, di gas, ecc.
realizzate sia da parte di privati che di società concessionarie o
erogatrici di pubblici servizi, nei suoli pubblici e privati o negli
spazi esterni di edifici esistenti, ove le opere non siano riconducibili,
per la loro complessità in termini di opere edilizie, ai casi di cui
ai punti precedenti.
2. Non sono soggette a nessun provvedimento di autorizzazione o concessione
secondo le procedure del presente regolamento.
a) le opere pubbliche da eseguirsi direttamente da Amministrazioni
Statali;
b) le opere pubbliche da eseguirsi da parte del Comune;
c) le opere e le installazioni per la segnaletica stradale orizzontale
e verticale, in applicazione del Codice della Strada;
d) le opere di ordinaria manutenzione dei fabbricati, esclusi quelli
vincolati ai sensi della Legge 1° Giugno 1939 n° 1089 e Legge 29 Giugno
1939 n° 1497 o elencati ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale
10/79 e dell'art. 7 della Legge Regionale 59/80;
e) le opere contingibili e urgenti ordinate dalle competenti autorità
per motivi di pubblica sicurezza, tutela della salute e della pubblica
incolumità
.
ARTICOLO 4 - Progettisti e costruttori.
1. La progettazione di fabbricati deve essere effettuata da tecnici
specializzati in materia edilizia: Ingegneri, Architetti, Geometri,
Dottori Agronomi, Geologi e Periti nell'ambito delle rispettive competenze.
2. I predetti professionisti devono essere iscritti negli Albi Professionali.
Il costruttore, specialmente per quel che riguarda le strutture in
cemento armato, deve essere debitamente abilitato o avvalersi di un
tecnico che possa assumersi la responsabilità inerente l'esecuzione
delle opere.
ARTICOLO 5 - Domanda di concessione edilizia e allegati a corredo
della domanda,
1. La domanda di concessione, compilata in competente carta da bollo,
deve essere diretta al Sindaco.
2. Ove la concessione sia richiesta dal proprietario dell'area edificatoria,
la domanda deve contenere le generalità, il domicilio e la firma dello
stesso e del progettista.
3. Se il richiedente non è proprietario dell'area edificatoria, la
domanda deve contenere oltre le generalità, il domicilio e la firma
dello stesso e del progettista, anche l'assenso del proprietario dell'area.
4. Per le aree edificatorie appartenenti a persone giuridiche, la
domanda di concessione deve essere avanzata dagli organi che ne hanno
la legale rappresentanza.
5. La domanda di concessione edilizia deve essere corredata da:
1) - Estratto autentico di mappa e tipo di frazionamento rilasciato
in data non anteriore a 6 (sei) mesi;
2) - Planimetria dello stato di fatto in rapporto non inferiore a
1:800 con le indicazioni delle proprietà confinanti per una profondità
di almeno 50 metri dai confini, con le quote planimetriche e altimetriche
del terreno e di tutti i fabbricati circostanti, anche accessori,
e con le indicazioni degli alberi di alto fusto esistenti ed ogni
eventuale altro particolare di rilievo; 3) - Planimetria in rapporto
normalmente non inferiore a 1:200 dove sia rappresentata, nelle sue
linee, dimensioni, quote generali e distanze, l'opera progettata.
In essa devono essere rappresentati: l'andamento altimetrico della
area e delle zone circonvicine, la sistemazione della zona non edificata
(posteggi, piazzali di scarico, deposito materiali, lavorazioni allo
scoperto, giardini ecc.), le recinzioni, gli ingressi e quant'altro
possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra
l'opera e il suolo circostante, sia esso pubblico che privato;
4) - Disegni, normalmente in rapporto 1:100, delle piante di tutti
i piani e della copertura dell'opera con l'indicazione di:
- destinazione d'uso dei locali;
- quote planimetriche ed altimetriche;
- dimensioni delle aperture (con distinzione delle parti apribili
e fisse);
-ingombri degli apparecchi igienici nei locali di abitazione e nei
servizi;
- ubicazione e dimensione delle canne fumarie, dei pluviali e degli
scarichi;
- strutture portanti (C.A., acciaio, murature, ecc.);
- nella pianta degli spazi aperti, pavimentazioni, recinzioni, arredi
esterni, cordonature, tappeti erbosi, arbusti e piante nonchè della
rete di fognatura bianca e nera (pozzetti di ispezione, caditoie,
fosse a depurazione biologica, quote e diametri delle condotte, ecc.);
-I materiali della copertura, il senso delle falde e delle pendenze,
i volumi tecnici, i camini, le gronde e i relativi punti di calata
dei pluviali, i lucernari, ecc.) .
Nel caso di edifici costituiti da ripetizione di cellule tipo, è consentita
la presentazione di piante generali nel rapporto 1:200 corredate da
piante delle singole cellule nel rapporto 1:50.
Qualora si tratti di edificio aderente ad altro fabbricato che deve
comunicare con l'opera progettata le piante devono essere estese anche
ai vani contigui della costruzione esistente e recare le indicazioni
di destinazione degli stessi.
5) - I disegni quotati normalmente in rapporto 1:100 di sezioni dell'opera
messe in relazione all'ambiente circostante, alle larghezze delle
strade e degli altri spazi.
Le quote, riferite al piano di campagna originario ed al caposaldo
fissato nella scheda del terreno, devono indicare le dimensioni complessive
dell'opera e delle principali parti esterne ed interne, l'altezza
netta dei piani, lo spessore dei solai, gli sporti delle parti aggettanti,
i colmi delle parti al di sopra della linea di gronda. Le sezioni
devono essere in numero necessario alla completa comprensione dell'opera.
6) - Disegni a semplice contorno normalmente nel rapporto 1:100 di
tutti i prospetti dell'opera progettata, completi di riferimenti agli
edifici circostanti, al terreno ed alle sue eventuali modifiche.
Nei prospetti deve essere presentata anche la situazione altimetrica
dell'andamento del terreno, esistente di progetto. Qualora l'edificio
sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere
anche quelli delle facciate aderenti. I prospetti devono riportare
l'indicazione delle aperture e dei relativi infissi, dei materiali
impiegati e loro colore, delle zoccolature, degli spazi per insegne,
delle opere in ferro e balaustre, delle coperture, dei pluviali in
vista, dei volumi tecnici;
7) - Rilievo in scala minima 1:200 degli edifici da demolire, o da
restaurare, relativo alle piante di tutti i piani e alle sezioni più
indicative, con documentazione fotografica;
8) - Disegni in scala minima 1:100 indicanti: senza campitura le murature
che si intendono conservare, con campitura grigia le murature che
si intendono demolire. Le piante di progetto contenenti anche le indicazioni
di cui al precedente n° 4) devono analogamente indicare campitura
grigia quelle demolite, con campitura nera quelle nuove e con campitura
bianca quelle conservate. In caso di strutture da sostituire, queste
devono essere indicate con opportuno retino. I prospetti delle opere
esistenti e di quelle progettate devono essere eseguiti nella stessa
scala e con la medesima grafia;
9) - Relazione illustrativa;
10) - Dichiarazione relativa al valore dell'area sulla quale si intende
edificare e di quella che è necessaria al costruendo edificio, a norma
dell'art. 7 della Legge 5 Marzo 1963 n° 246;
11) - Nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
12) - Autorizzazione, ove nel caso, alla concessione di accessi per
le aree prospicienti strade statali e provinciali fuori dei centri
abitati.
13) - Ogni altro documento, parere, nulla-osta previsto da specifiche
disposizioni legislative e regolamentari.
6. In applicazione del regolamento sulla semplificazione amministrativa
la struttura competente curerà la predisposizione di appositi modelli
per l'inoltro delle istanze ovvero elaborerà tabulati indicanti l'elenco
dei documenti da allegare alle domande per i diversi tipi di procedura
fra quelli indicati all'art. 2 del presente regolamento.
7. (abrogato)
8. Per le opere la cui approvazione si esaurisce nell'ambito comunale
sono necessarie tre copie; per le opere la cui approvazione non si
esaurisce nell'ambito comunale sono necessarie almeno quattro copie.
ARTICOLO 5 bis - Domanda di autorizzazione edilizia e di nulla
osta tecnico amministrativo - Denuncia di inizio attività - Allegati
a corredo delle istanze.
1. Per quanto compatibili, in relazione all'entità degli interventi
da effettuare, la documentazione prevista dall'articolo precedente
dovrà sostanzialmente essere allegata anche alle istanze o alle denunce
oggetto del presente articolato.
2. Le denunce di inizio attività devono essere sottoscritte dal richiedente,
in qualità di proprietario o avente titolo, dal professionista progettista
che assevera la conformità dell'intervento alle vigenti norme, oltre
che dal professionista direttore dei lavori e dalla impresa esecutrice
degli stessi. In caso di lavori di modesta entità, che non richiedono
installazioni del cantiere e l'osservanza di particolari requisiti
di sicurezza stante l'assenza delle condizioni di rischio di cui al
D.Lgs. 14/08/1996 n. 494, può essere accettata l'esecuzione dei lavori
in economia diretta da parte del richiedente, fatta salva la verifica
in corso d'opera relativamente all'accertamento della sussistenza
di tale circostanza.
3. In ordine a quanto sopra è fatto comunque salvo quanto previsto
dall'art. 5 comma 6 del presente regolamento.
ARTICOLO 6 - Procedura per la presentazione delle
domande e delle denunce
1. Le istanze per eseguire gli interventi di cui all'art. 2 del presente
regolamento, corredate dalla documentazione prevista dagli articoli
5 o 5 bis, devono essere presentate al Protocollo dell'Ente.
2. Il responsabile del protocollo, a richiesta dell'interessato, rilascia
copia dell'istanza/denuncia presentata previa indicazione su di essa
della data di ricezione. Il medesimo soggetto è competente, in qualità
di addetto alla ricezione della documentazione, a svolgere i compiti
ad esso attribuiti dalle vigenti norme in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative.
3. Tale atto attesta esclusivamente l'avvenuta presentazione della
domanda o della denuncia, nulla significa in ordine alla completezza
degli allegati ovvero alla loro corrispondenza rispetto a quanto indicato
nella stessa.
ARTICOLO 7 - Procedura per l'esame di progetti e pareri per interventi
soggetti a concessione e autorizzazione edilizia.
1. Le istanze di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia,
vengono controllate e istruite seguendo l'ordine cronologico di presentazione.
2. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme legislative regolamentari
in materia di procedimenti e termini per il rilascio di concessioni
e di autorizzazioni edilizie, ove il responsabile del procedimento
abbia richiesto integrazioni documentali e le stesse non siano pervenute
entro novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione,
si procederà all'archiviazione, dell'istanza per presunta decadenza
dell'interesse che aveva motivato la richiesta.
3. I progetti, di norma, devono essere sottoposti obbligatoriamente
all'esame dei soggetti sottoindicati ai fini dell'emissione dei relativi
pareri:
1) dell'Azienda Sanitaria Locale nell'ambito delle competenze attribuitigli
e nel rispetto della propria articolazione organizzativa.
2) del responsabile del procedimento, del servizio urbanistico-edilizio
dell'Ente, ai fini della verifica della conformità dei progetti alle
norme legislative e regolamentari vigenti e alle previsioni degli
strumenti urbanistici.
3) della Commissione Edilizia, anche integrata ai sensi della Legislazione
Regionale per la protezione delle bellezze naturali, per le materie
di propria competenza.
ARTICOLO 7 bis - Procedura per l'esame di progetti e pareri per interventi
soggetti a denuncia inizio attività e nulla-osta tecnico.
1. Le istanze di denuncia di inizio attività e di nulla osta tecnico
amministrativo, vengono controllate o istruite seguendo l'ordine cronologico
di presentazione.
2. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme legislative regolamentari
in materia di procedimenti e termini per il rilascio dei nulla-osta
tecnico-amministrativi e per il controllo delle denunce di inizio
attività, ove il responsabile del procedimento abbia richiesto integrazioni
documentali, ovvero abbia comunicato la non completezza degli elaborati
allegati alla denuncia prima della decorrenza del termini per l'inizio
lavori, e gli stessi non siano pervenuti entro novanta giorni dalla
data di ricezione della comunicazione, si procederà all'archiviazione,
dell'istanza o della denuncia per presunta decadenza dell'interesse
che aveva motivato la richiesta.
3. In caso di presentazione di denuncia inizio attività ove venga
dato inizio ai lavori, decorsi i termini di legge, in presenza della
comunicazione di cui al comma precedente divengono applicabili le
procedure sanzionatorie previste dalle vigenti norme.
CAPO III - Commissione Edilizia e determinazione in
ordine alle istanze.
ARTICOLO 8 - Commissione Edilizia - Composizione.
1. La Commissione Edilizia è composta da:
1) Il Sindaco che ne assume la presidenza, o da un suo delegato a
presiederla;
2) Il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale in
materia urbanistico - edilizia;
3) Un soggetto competente in materia Sanitaria avviato dalla USL;
4) Il Segretario Comunale;
5) Un Architetto, un Ingegnere, un Geometra, un Perito Edile, un Geologo
e un Dottore Agronomo, scelti da apposita terna fornita dai rispettivi
Ordini e Collegi Professionali;
2. Le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte da un soggetto
appartenente alla struttura urbanistico - edilizia designato dal responsabile
della stessa.
3. I componenti di cui ai numeri 1,2,3,4, sono membri di diritto,
mentre i membri che rappresenteranno gli ordini professionali saranno
scelti fra terne formate dai nominativi segnalati dall'Ordine Provinciale
degli Ingegneri, dal Collegio Provinciale dei Geometri, dal Collegio
Provinciale dei Periti Edili, dall'ordine Provinciale degli Architetti,
dall'Ordine Regionale dei Geologi e dall'Ordine Interprovinciale dei
Dottori Agronomi.
4. I membri eletti dureranno in carica due anni e in caso di rinuncia
o di dimissioni di un membro eletto esso dovrà essere sostituito seguendo
la stessa procedura.
5. Il membro dimissionario sarà tenuto ad operare in regime di "prorogatio"
fino alla nomina del successore. La "prorogatio" si estende a tutti
i membri di cui al punto 5) del comma 1 fino alla nomina dei successori.
6. Saranno considerati dimissionari i membri effettivi che senza giustificato
motivo risultino assenti per tre sedute anche se non consecutive.
7. La decadenza su richiesta del Presidente, è dichiarata dall'organo
competente alla nomina che contemporaneamente provvede alla nomina
del sostituto.
8. I membri di cui al numero 5 potranno essere rinominati solo dopo
che siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione effettiva dell'ultimo
mandato.
9. Non possono contemporaneamente fare parte della Commissione Edilizia
i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado,
l'adottante e l'adottato.
10. I membri di cui al punto 5) non possono dipendere dall'Amministrazione
Comunale, qualsiasi sia il loro rapporto di impiego e di lavoro.
ART. 8 BIS - COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA.
1. Limitatamente all'esercizio delle funzioni sub delegate dalle Leggi
Regionali n° 51/1979 e 24/1993 la Commissione Edilizia è integrata
con tre membri nominati dal Consiglio Comunale, scelti tra gli esperti
in materia paesistico ambientale, aventi i requisiti di cui all'art.
6 della L.R. 52/1979 come sostituito dall'art. 5 della L.R. 24/1983.
2. Prima di procedere alla nomina l'Amministrazione Comunale richiederà
direttamente il curriculum attestante il requisito di idoneità, nonchè
la documentazione atta a dimostrare il possesso di specifici titoli
di esperienza e professionalità in materia paesaggistico ambientale.
3. Qualora ricorrano le ipotesi di cui alla lettera a) 2° comma articolo
6 L.R. 52/1979 sarà richiesto agli ordini professionali un apposito
elenco degli iscritti in possesso della prescritta anzianità.
4. Le modalità per l'espressione del parere, la durata della carica,
le limitazioni di voto e di rielezione, restano disciplinati dall'art.
5 della L.R. 52/1979 come sostituito dall'art. 4 della L.R. 24/1993
e per quanto applicabili dalle norme contenute nel presente Regolamento.
5. In particolare il membro che rappresenterà gli ordini tecnici sarà
scelto fra la terna formata dai nominativi designati dall'Ordine Provinciale
degli Ingegneri, dal Collegio Provinciale dei Geometri, dal Collegio
Provinciale dei Periti Edili e Ordine Reg/le degli Architetti.
-I membri eletti dureranno in carica due anni;
-In caso di rinuncia o di dimissioni di un membro eletto esso dovrà
essere sostituito seguendo la stessa procedura entro 30 giorni dalla
data della comunicazione della rinuncia o delle dimissioni.
6. Saranno considerati dimissionari i membri effettivi che senza giustificato
motivo risultino assenti per tre sedute anche se non consecutive.
7. La decadenza su richiesta del Sindaco, è dichiarata dal Consiglio
Comunale che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto.
8. I membri di cui ai numeri 6 e 7 potranno essere rieletti solo dopo
che siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione effettiva dell'ultimo
mandato.
9. Non possono contemporaneamente fare parte della Commissione Edilizia
i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado,
l'adottante e l'adottato,
10 I membri di cui ai numeri 6 e 7 non possono dipendere dall'Amministrazione
Comunale, qualsiasi sia il loro rapporto di impiego e di lavoro.
ARTICOLO 9 - Compiti della Commissione Edilizia.
1. La Commissione è chiamata ad esprimere parere consultivo:
1) - sull'interpretazione e sulle eventuali proposte di modifica dei
presente regolamento;
2) sulle proposte di Piano Regolatore Generale, di Piano Strutturale,
di Regolamento Urbanistico, sui Piani particolareggiati di esecuzione,
sugli strumenti Urbanistici Attuativi d'iniziativa pubblica e privata;
3) - sulle questioni di ambiente urbano e naturale, onde salvaguardare
e valorizzare peculiari caratteri;
4) - sull'inserimento nel territorio di qualsiasi opera che possa
comunque modificarlo;
5) su tutte le opere di trasformazione edilizia del territorio, soggette
a concessione od autorizzazione edilizia, con particolare riferimento
agli aspetti inerenti le modifiche prospettiche, l'uso dei materiali,
il tipo di paramenti esterni, i rivestimenti e i colori, a prescindere
dalla destinazione dell'intervento;
2. La Commissione esprime parere, relativamente ai progetti presentati
soggetti a concessione ed autorizzazione edilizia, in merito al valore
architettonico, al decoro, all'estetica, all'ambientazione delle opere
in relazione al contesto urbano e ai materiali usati, al fine di conseguire
un miglioramento funzionale e formale del territorio.
ARTICOLO 10 - Adunanza della Commissione Edilizia.
1) La Commissione edilizia si riunisce nella Residenza Municipale
tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario, attraverso
apposita convocazione effettuata tramite invito scritto.
2) - Per la validità delle adunanze devono intervenire almeno la metà
dei membri tra i quali il Presidente.
3) - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
4) - Il Presidente designa tra i commissari di volta in volta i relatori
sui singoli progetti.
2. La Commissione ha facoltà di sentire, durante le adunanze, i progettisti
per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame.
3. I commissari non possono presenziare all'esame ed alla votazione
dei progetti da essi elaborati od alla esecuzione dei quali siano
comunque interessati.
4. Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere fatto esplicito
riferimento a verbale.
5. I processi verbali delle adunanze sono scritti in apposito registro
e devono contenere la motivazione, i voti riportati favorevoli, contrari,
astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto del parere dato.
6. Il segretario della Commissione Edilizia porta immediatamente a
conoscenza del responsabile del procedimento il parere espresso dalla
medesima, al fine di consentirgli la formulazione della proposta di
provvedimento finale.
Articolo 11 Determinazione in ordine alle istanze di concessione
od autorizzazione edilizia.
1. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'esistenza
delle opere di urbanizzazione primaria ritenute essenziali in relazione
all'uso dell'edificio, ovvero alla possibilità di collegare funzionalmente
l'area con i pubblici servizi Comunali esistenti a cure e spese del
concessionario.
2. Il rilascio delle concessioni nell'ambito dei singoli piani particolareggiati
di iniziativa pubblica e privata resta disciplinato dalle norme contenute
nella convenzione urbanistica, fatto salvo l'obbligo di dotare gli
edifici delle opere di urbanizzazione prima del loro uso.
3. La concessione edilizia nelle zone agricole, può essere subordinata
alla realizzazione delle opere di miglioramento agricolo ambientale,
nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi assunti dal
concessionario con convenzioni o atti unilaterali d'obbligo.
4. La determinazione definitiva in ordine all'istanza di concessione
o autorizzazione edilizia è notificata, oppure trasmessa con raccomandata
A.R., al recapito indicato dal titolare della richiesta.
5.L'emanazione del provvedimento finale avverrà solo successivamente
all'adempimento, da parte del richiedente, di tutti gli obblighi e
prescrizioni a cui lo stesso era stato subordinato con la determinazione
di cui al comma precedente. Unitamente al provvedimento di concessione
o di autorizzazione edilizia sarà consegnata al richiedente, in allegato
allo stesso, una copia degli elaborati progettuali e documentali approvati
debitamente vistati.
6. Dell'avvenuto rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie
è data notizia al pubblico, per la durata di 15 giorni consecutivi,
mediante affissione di apposito avviso all'Albo Pretorio contenente
gli estremi del provvedimento, gli intestatari delle concessioni ed
autorizzazioni edilizie, le località di ubicazione degli immobili
oggetto di intervento e il tipo di opere da realizzare.
7. Chiunque può prendere visione presso il responsabile del procedimento,
o il personale addetto al servizio, delle concessioni ed autorizzazioni
edilizie e degli allegati progettuali e documentali, e ricorrere contro
il rilascio dei medesimi provvedimenti in quanto in contrasto con
le disposizioni legislative e regolamentari e con le prescrizioni
degli strumenti urbanistici vigenti.
8. Per quanto compatibili, stante la diversità formale e sostanziale
in relazione all'entità degli interventi da effettuare, le procedure
previste dai commi precedenti dovranno essere adeguate alle fattispecie
relative e conseguenti alle istanze di nulla osta tecnico amministrativo
o alle denunce di inizio attività.
ARTICOLO 12 - Titolare della concessione o dell'autorizzazione
edilizia.
1. La concessione o l'autorizzazione edilizia è data esclusivamente
al proprietario degli immobili o agli aventi titolo, ed è valida esclusivamente
per la persona fisica o giuridica alla quale è intestata tal fine
sono da ritenersi aventi titolo i seguenti soggetti:
- superficiario ai sensi degli articoli. 952 e 955 del codice civile;
- enfiteuta, nei limiti del contratto di enfiteusi;
- usufruttuario e titolari di diritti d'uso e di abitazione, limitatamente
agli interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo;
- il conduttore, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria
ai sensi dell'art. 1576 del codice civile;
- titolari di diritti reali, servitù prediali coattive o volontarie,
esclusivamente per le opere di manutenzione straordinaria o di trasformazione
inerenti il loro titolo;
- affittuario agrario ( legge 11/02/1971 n. 11 ) e concessionario
di terre incolte ( legge: 04/02/1978 n.440 ) solo per miglioramenti
fondiari, dei fabbricati rurali e della casa di abitazione;
- titolari, in base a negozio giuridico di diritto privato, di delega,
procura o mandato, da parte del proprietario;
- titolare di diritti derivanti da provvedimenti amministrativi o
giudiziari;
- titolari di particolari situazioni previste dalla legge ( tutore,
per tutti i tipi di intervento, curatore, limitatamente alla manutenzione
straordinaria e al restauro conservativo);
- titolari di servitù, occupazioni d'urgenza, ovvero, in caso di aziende
erogatrici di pubblici servizi, di accordi preliminari o di impegno
ad assoggettarsi alla servitù o alla cessione volontaria;
- titolari di un diritto derivante da specifica norma di legge.
2. La concessione o l'autorizzazione edilizia può essere trasferita,
unitamente al bene immobile oggetto della stessa, per successione
o per atto tra vivi. In tali casi gli eredi o gli aventi causa del
titolare possono richiedere, al soggetto preposto al rilascio di tali
provvedimenti, la formale volturazione del provvedimento amministrativo
rilasciato, previa esibizione del titolo comprovante la proprietà
dei beni o il diritto reale sugli stessi.
3. Nell'ipotesi che il trasferimento del bene, ovvero la costituzione
di diritti sullo stesso, avvenga nel corso del perfezionamento del
procedimento di rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia,
il provvedimento può essere intestato al nuovo proprietario o avente
titolo salvo contraria disposizione contenuta nell'atto di trasferimento.
4. Ove ricorrano le circostanze di cui ai commi precedenti restano
fermi i termini di validità della concessione o dell'autorizzazione
edilizia, così come quelli stabiliti nel provvedimento oggetto di
variazione.
5. Le norme contenute nel presente articolo si applicano, per quanto
compatibili, anche alle denunce di inizio attività o ai procedimenti
per il rilascio di nulla-osta tecnico.
ARTICOLO 13 Validità e decadenza della concessione edilizia e dell'
autorizzazione edilizia.
1. La concessione edilizia ha una validità massima di un triennio
decorrente dalla data del rilascio.
2. I lavori oggetto della concessione dovranno essere iniziati ,pena
la decadenza ,entro un anno dal rilascio.
3. Ove ,per fatti indipendenti dalla volontà del concessionario, i
lavori non vengano ultimati nei termini l'interessato dovrà richiedere
nuova concessione per il completamento dei lavori. Il nuovo provvedimento
avrà una validità rapportata all'entità dei lavori che devono essere
ancora eseguiti, ma comunque non superiore a quella del precedente
provvedimento concessorio.
4. In caso di opere sottoposte ad autorizzazione edilizia i termini
sono disciplinati secondo le modalità di cui ai commi precedenti,
ma intendendosi gli archi temporali ridotti alla metà.
ARTICOLO 14 - Varianti al progetto.
1. Qualora si manifesti la necessità di varianti al progetto, e le
stesse non possano essere oggetto di apposita denuncia di inizio attività,
gli interessati possono presentare i relativi elaborati che sono assoggettabili
alla procedura di approvazione seguita per il progetto originario.
La presentazione di varianti è ammessa anche in corso d'opera.
CAPO IV - Esecuzione della Concessione e dell'Autorizzazione.
ARTICOLO 15 - Inizio dei lavori - Punti di linea e di livello Attacchi
fognature e acquedotto.
1. Almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori deve essere chiesto
per scritto al Comune che siano fissati sul posto i capisaldi planimetrici
ed altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione oltre ai
punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali ed i
punti di presa dell'acquedotto, ove questi esistano.
2. Entro 10 giorni dalla richiesta l'Ufficio Tecnico comunale è tenuto
ad effettuare tali adempimenti. In caso di inadempienza il privato
potrà mettere in mora l'Amministrazione e trascorsi altri 60 giorni
potrà comunicare a mezzo raccomandata di iniziare i lavori stessi.
3. Le determinazioni di cui al comma 1 vengono effettuate a spese
del richiedente che è tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi
necessari.
4. Delle suddette determinazioni si redige apposito verbale in doppio
esemplare firmato dalle parti.
5. In tale concessione e nel medesimo verbale il titolare della concessione
edilizia deve dichiarare la data di effettivo inizio dei lavori.
ARTICOLO 16 - Requisiti del progettista, del Direttore dei Lavori
e del Costruttore
1. Il progettista ed il direttore dei lavori dovranno possedere il
titolo di Ingegnere, Architetto, o, nell' ambito delle competenze
ad essi attribuite dalla legge, di geometra, perito industriale od
agrario, geologo e dottore agronomo, abilitati all'esercizio della
professione e iscritti nei relativi albi e ordini professionali.
2. Il costruttore deve essere abilitato a tale esercizio secondo i
modi previsti dalla vigente legislazione.
3. Per le opere in cemento armato i calcoli dovranno essere redatti
ed i lavori diretti da Ingegnere o Architetto.
ARTICOLO 17 - Responsabilità del titolare della concessione, del
costruttore, del committente e del direttore dei lavori
1. Il costruttore e il committente dei lavori sono solidalmente responsabili
con il titolare della concessione e con il Direttore dei Lavori di
ogni inosservanza sia delle norme generali di legge e di regolamento,
sia delle modalità esecutive che vengano fissate nel provvedimento
di concessione o di autorizzazione edilizia. Il rispetto delle disposizioni
contenute nel presente regolamento, e in particolare di quelle inerenti
le installazioni del cantiere e le opere in genere di prevenzione
degli infortuni, non fa venir meno in alcun modo, la responsabilità
dei soggetti di cui sopra, nei limiti delle rispettive competenze,
per gli atti contrari o le omissioni, relativamente a quanto disposto
dalle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e
sui cantieri mobili.
ARTICOLO 18 - Direttore dei Lavori, Committente e Costruttore
1. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia, prima
di dare inizio ai lavori devono comunicare, anche mediante atti separati,
al Comune il nominativo e la residenza del Committente, del Costruttore
e del Direttore dei Lavori. Tali soggetti dovranno sottoscrivere il
provvedimento di nomina per accettazione dell'incarico.
2. Ogni variazione successiva deve essere preventivamente comunicata
con le medesime modalità.
ARTICOLO 19 - Ordine di cantiere.
1. Il cantiere in zona abitata prospiciente e comunque visibile da
spazi pubblici deve essere cintato e mantenuto libero da materiali
inutili o dannosi per tutta la durata dei lavori ed organizzato con
segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse)
e notturne (lumi rossi), dispositivo rifrangenti a integrazione dell'illuminazione
stradale, provveduto e gestito dal costruttore che ne è responsabile.
2. Il cantiere deve essere provvisto di tabella decorosa e visibile
con indicazione dell'opera ed i nomi ed i cognomi del titolare della
concessione, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore
delle opere in cemento armato, del costruttore e dell'assistente.
3. In cantiere devono essere conservate la concessione edilizia e
le copie dei disegni approvati a disposizione dell'autorità comunale
e statale.
ARTICOLO 20 - Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico.
1. Nel caso di necessità di occupazione di suolo pubblico, deve essere
fatta separata domanda al Sindaco, con indicazione planimetrica dell'area
da includere nel recinto del cantiere per ottenere la concessione
temporanea per la durata presunta dei lavori.
1 bis. La concessione è rinnovabile ed è subordinata all'ulteriore
pagamento del canone per occu pazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche. Nel caso di manomissione di suolo pubblico dovrà essere
costituita, nelle forme consentite dalla legge, una cauzione a garanzia
della corretta rimessa in pristino dei luoghi, degli impianti e dei
servizi, la cui entità sarà determinata dalle competenti strutture
dell'Ente in relazione a ciascuna singola istanza.
2. Trascorsi 90 giorni dall'avvenuto ripristino del suolo pubblico
manomesso, il suddetto deposito cauzionale viene restituito per intero
o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola
d'arte o meno.
3. Nel caso di occupazioni temporanee effettuate dalle aziende erogatrici
di pubblici servizi la cauzione di cui sopra può essere sostituita,
ove non si siano verificati contenziosi per situazioni similari, con
un apposito atto di impegno sottoscritto da legale rappresentante
dell'Ente o dell'azienda, con cui lo stesso si assume interamente
ogni onere in ordine alle opere di ripristino secondo quanto stabilito
dai competenti servizi dell' Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 21 - Visite di controllo, termine e modalità
1. Il titolare della concessione edilizia in caso di intervento di
nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione o ristrutturazione
urbanistica di edifici è tenuto ad effettuare comunicazione scritta
al Comune con le seguenti modalità:
-all'inizio dei lavori e appena compiuto il tracciamento per il controllo
dei punti fissi di allineamento e di quota;
-alla copertura dell'edificio per l'accertamento della rispondenza
dell'opera realizzata con gli indici urbanistici previsti nel progetto;
-alla fine dei lavori per il controllo finale.
2. In tutti gli altri tipi di intervento il titolare della concessione
è tenuto ad effettuare le comunicazioni di cui sopra, con le medesime
modalità, all'inizio e alla fine dei lavori.
3. A seguito delle comunicazioni di cui sopra, potranno essere effettuate
da parte dei competenti Servizi Comunali visite di controllo, ove
ritenute necessarie dal soggetto preposto all'esercizio della vigilanza
sull'attività urbanistico-ediliza, secondo i seguenti termini decorrenti
dalla data di ricevimento, da parte del protocollo, delle citate comunicazioni:
-sette giorni per l'inizio dei lavori;
-trenta giorni per la copertura dell'edificio e la fine lavori;
4. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia deve
fornire gli strumenti, la mano d'opera e i mezzi necessari per l'effettuazione
del controllo, e sono altresì a suo carico i costi del sopralluogo,
relativo al personale del Comune, sotto forma di Diritti Tecnici per
prestazioni rese a domanda di privati la cui entità viene determinata
con apposito provvedimento da parte dei competenti Organi.
5. Le visite di controllo dei Servizi Comunali si intendono non obbligatorie
in relazione ai diversi impegni dei soggetti preposti per tali compiti,
sulla base dell'organizzazione stabilita dal Responsabile della struttura.
6. Il ricorrere della circostanza di cui sopra non esime i soggetti
individuati al precedente articolo 17 dalle proprie responsabilità.
ARTICOLO 22 - Norme particolari per i cantieri edilizi.
1. Si richiamano espressamente:
-le norme di prevenzione infortuni e di sicurezza delle opere provvisionali,
dei mezzi d'opera di qualsiasi tipo, dell'uso dell'energia elettrica,
e di combustibili e di macchinari;
- le norme riguardanti le prevenzioni degli incendi;
- l'obbligo a termine di Legge, della denuncia di eventuali ritrovamenti
archeologici ed artistici durante i lavori di demolizione e di sterro;
- la responsabilità relativa ai danni e molestia a persone e cose
pubbliche e private in dipendenza dei lavori.
2. I competenti Uffici possono effettuare sopralluoghi, controlli
e collaudi e pretendere la stretta osservanza delle disposizioni Legislative
e Regolamentari e, in caso di recidiva, chiedere la sospensione dei
lavori e la chiusura del cantiere, secondo le modalità di Legge
. CAPO V - Autorizzazioni di abitabilità e di agibilità.
ARTICOLO 23 - Opere soggette ad autorizzazione di abitabilità e
agibilità
1. Per gli edifici di nuova costruzione destinati a residenza,
laboratori industriali ed artigianali, esercizi commerciali e per
attività terziarie, strutture ricettive e agrituristiche, annessi
agricoli, è necessaria l'autorizzazione di abitabilità o di agibilità
prima che ne sia, in qualsiasi modo, iniziato l'uso.
2. L'obbligo di ottenere prima dell'utilizzo dei locali le autorizzazioni
di cui sopra sussiste anche nel caso in cui qualsiasi edificio o unità
edilizia esistente sia oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia
ed urbanistica o comunque di un insieme sistematico di opere edilizie
che per la loro consistenza sono finalizzate a comportare un mutamento
della precedente destinazione d'uso.
ARTICOLO 24 - Domanda e procedura per l'autorizzazione di abitabilità
e di agibilità
1. Il titolare della concessione edilizia per ottenere l'autorizzazione
di abitabilità deve richiederla al Comune con apposita domanda in
duplice copia, dopo che i lavori siano stati completamente ultimati.
2. Alla stessa dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti
documenti:
- certificato di collaudo o attestazione di fine lavori ai sensi delle
vigenti norme;
- dichiarazione presentata per l'iscrizione al Catasto, con attestazione
di avvenuta presentazione da parte dei competenti uffici catastali;
- dichiarazione del Direttore di Lavori che attesti sotto la propria
responsabilità la conformità delle opere realizzate con il progetto
approvato, nonché l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità
dei locali.
- ogni altra documentazione prevista da specifiche norme di legge
e di regolamento.
3. Decorsi 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, completa
di tutti gli allegati, l'abitabilità si intende attestata e potrà
essere revocata solo a seguito della effettuazione delle verifiche
ispettive disposte dal Comune ai sensi del comma successivo. Il responsabile
del procedimento attesterà, sulla domanda, il verificarsi di tale
circostanza annotandovi la data di decorrenza dell'assenso provvisorio
all'abitabilità dei locali, restituendo poi copia della stessa al
richiedente allo scopo di comprovare di fronte a chiunque tale requisito.
4. L'ispezione di competenza dei Servizi Comunali, anche supportati
dall'USL e dall'ARPAT, ai fini della verifica dei requisiti richiesti
per l'abitabilità della costruzione avverrà a campione, entro 180
giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma precedente, previo
sorteggio del 10%, arrotondato all'unità superiore, delle istanze
presentate nel primo e nel secondo semestre di ogni anno solare. Ove
a seguito dell'ispezione venga verificata la mancanza dei requisiti
necessari, i locali verranno dichiarati non abitabili con specifico
provvedimento inviato al richiedente.
5. Le procedure di cui ai commi precedenti del presente articolo si
applicano anche nel caso di locali soggetti ad autorizzazione di agibilità,
fatte salve specifiche disposizioni di legge e di regolamento in ordine
alla sussistenza dei requisiti oggettivi per l'uso degli stessi.
. TITOLO II
PRESCRIZIONI EDILIZIE - IGIENICO-EDILIZIE - ANTINCENDIO - DIVERSE
E CARATTERISTICHE DI URBANIZZAZIONE.
CAPO I - Elementi di abitabilità.
ARTICOLO 25 - Classificazione dei locali.
1. Sono locali utili di abitazione quelli in cui si svolge la vita,
la permanenza e l'attività delle persone.
A.1 - Soggiorni, sale pranzo, cucine, camere da letto, studi privati
non aperti al pubblico posti in unità residenziali di abitazione individuale
o collettiva;
- uffici amministrativi per le attività produttive, locali per attività
creditizia, di intermediazione finanziaria e assicurativa, studi professionali
e in genere locali per attività terziarie in cui si svolge un'attività
lavorativa.
A.2 - negozi di vendita, sale di esposizione, bar, ristoranti e pubblici
esercizi in genere, alberghi e strutture ricettive, sale di riunione,
sale da giuoco, palestre;
- laboratori scientifici - tecnici, locali scolastici e di strutture
sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali nonché servizi igienici
di edifici di cura e ospedalieri;
- officine meccaniche, laboratori e locali in cui si svolgono attività
lavorative industriali, artigianali e agricole, mense e cucine collettive;
- parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine
ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
- magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è
prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia.
2. Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone
è limitata a ben definite operazioni:
S.1 - servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale
e collettiva nei complessi scolastici e di lavoro;
S.2 a) - scale che collegano più di due piani;
b) - corridoi e disimpegni comunicanti quando supera no i 12 mq. di
superficie e 8 metri di lunghezza;
c) - magazzini e depositi in genere;
d) - autorimesse di solo posteggio;
e) - salette di macchinari che necessitano di avviamento o di scarsa
sorveglianza;
f) - lavanderia, stenditoio, legnaie;
S.3 a) - disimpegni inferiori a 10 mq.;
b) - ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq.;
c) - vani scala colleganti solo due piani;
d) - saletta macchine con funzionamento automatico, salvo le particolari
norme degli Enti preposti alla sorveglianza di impianto e gestione.
3. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia,
a criterio dell'Amministrazione, su parere della Commissione Edilizia.
ARTICOLO 26 - Caratteristiche dei locali.
1. Tutti i locali di Categoria A devono ricevere aria e luce diretta
da spazi esterni. Le finestre devono distribuire regolarmente la luce
nell'ambiente.
2. Il rapporto tra le superfici delle finestre e del pavimento non
devono essere inferiori a 1/8.
2 bis. Ogni alloggio deve avere i seguenti requisiti minimi:
- per i monolocali, una superficie utile abitabile, dei locali di
categoria A.1, non inferiore a mq. 28, se per alloggio di una persona,
e di mq. 38 se per alloggio per due persone;
- per tutti gli altri alloggi, una superficie utile abitabile dei
locali di categoria A. 1 non inferiori a 14 mq di per ogni abitante;
- disporre di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq. di superficie
utile abitabile e di camere di superficie minima utile abitabile di
9 mq., se per una persona, e di 14 mq. se per due persone.
3. Le dimensioni minime dei locali devono essere:
- lineari planimetriche ml. 2,10;
- superficiali mq. 9 (con l'eccezione di quelli destinati a negozio,
di mq. 30);
- cubiche: mc. 27.
4. L'altezza minima dei locali di Categoria A 1) senza che ciò possa
portare diminuzione della cubatura sopra indicata, può essere consentito
in m. 2,70 netta; per la categoria A 2) deve essere pari a m. 3,00,
ad esclusione dei locali di detta categoria realizzati prima del 17/7/1971
nei quali l'altezza minima può essere ridotta a ml. 2,70.
5. I locali di categoria S non sono tenuti a fruire di illuminazione
naturale diretta dall'esterno, e possono utilizzare fonti di illuminazione
indiretta ovvero ricevere aria e luce anche da spazi equiparabili
a cavedi, fatta salva l'eccezione delle centrali termiche e dei locali
per impianti tecnologici in relazione alle caratteristiche richieste
dalla specifica normativa di settore. Per i locali di categoria S2
deve essere assicurato un rapporto illuminotecnico, tra superficie
finestrata e superficie del pavimento non inferiore a 1/12, con una
dimensione minima della finestra non inferiore a 0,40 mq.
6. Le dimensioni minime dipendono dalla particolare attribuzione dei
locali; l'altezza minima consentita per i locali di categoria S è
di m. 2,40, con l'eccezione dei locali destinati a cantina e garages
per i quali l'altezza minima può essere consentita fino a metri 2,00.
7. Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi impediscano,
soprattutto per i locali di categoria S, di fruire di ventilazione
naturale si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica, per singoli
locali o centralizzata, immettendo aria opportunamente captata e con
confacenti requisiti igienici.
8. I locali di categoria S. 1) non possono avere accesso diretto da
locali di categoria A. se non attraverso disimpegno, salvo il caso
di unità edilizia (appartamento, complesso, uffici, albergo, ecc.)
con più servizi igienici di cui almeno uno deve avere le caratteristiche
precedenti e gli altri 1'accesso dai locali cui sono specificatamente
attribuiti.
9. I cavedi, quando specificatamente ammessi dalle norme di attuazione
dei P. di F. dovranno avere angoli interni compresi tra 80° e 100°,
potranno areare e illuminare solo locali di categoria S. 1 e S. 2;
nessun oggetto interno potrà superare i 5 cm. salvo la gronda che
tuttavia sarà contenuta in 30 cm. Il fondo del cavedio dovrà essere
lastricato per assicurare il deflusso delle acque piovane, l'accesso
diretto dai locali comuni e dovrà avere una superficie minima di mq.
13. La distanza media minima tra le pareti fronteggianti del cavedio
dovrà essere ml. 4,50.
ARTICOLO 27 - Impianti speciali
1. Nei casi di adozione di impianti di areazione, oppure di aria condizionata,
la cui esecuzione deve essere affidata a Ditta specializzata, l'Amministrazione,
su parere dell'Ufficiale Sanitario, può, caso per caso, stabilire
prescrizioni diverse dalle precedenti per i locali di categoria A
ed S.
2. Alla domanda di concessione edilizia, deve essere allegato uno
schema dell'impianto. Il rilascio dell'autorizzazione all'abitabilità
dei locali è subordinato al collaudo dell'impianto effettuato dall'Ufficiale
Sanitario. In casi particolari possono essere consentite canne interne
di ventilazione soltanto per i locali di categoria S. aperte in sommità
e in basso a areazione di tiraggio naturale.
3. Esse comportano almeno una tubazione di richiamo d'aria per i locali
da ventilare. Tali canne di ventilazione possono essere ammesse solo
previo parere dell'Ufficiale Sanitario, per particolari tipi di edifici
e previa verifica in sede di progetto delle caratteristiche costruttive
e di dimensionamento.
ARTICOLO 28 - Soffitti inclinati.
1. Nel caso di soffitti non orizzontali, per la determinazione dell'altezza
minima consentita, viene assunta la media delle altezze, che deve
essere almeno uguale ai minimi sopra indicati, e con minimo assoluto
di m. 2 per i locali di categoria A.
ARTICOLO 29 - Classificazione dei piani.
1. Sono piani abitabili quelli in cui si trovano, anche se in misura
parziale, locali di categoria A.1 - A.2 - S.l. Sono piani non abitabili
quelli in cui si trovano i locali di categoria S.2 e S.3, anche se
gli stessi sono interessati da limitate espansioni di locali di categoria
A.1 e A.2 appartenenti a piani abitabili sovrastanti e sottostanti
ed a condizione che tali espansioni non eccedano 1/10 della superficie
complessiva dei piano superiore o inferiore.
ARTICOLO 30 - Piani seminterrati - Piani interrati.
1. Eventuali locali il cui piano sia più basso del marciapiede e del
terreno circostante l'edificio possono essere utilizzati per destinazione
di categoria A. 2 purchè: l'altezza netta non sia inferiore a m. 3,00,
la quota del soffitto sia in media metri 1,20 più alta della quota
del marciapiede; esista una intercapedine con cunetta più bassa del
pavimento e con larghezza pari ad un terzo della sua altezza; il pavimento
posa su un vespaio areato e la falda freatica o la quota di massima
piena della fognatura di scarico risultino, attraverso una relazione
con calcoli ed elaborati da sottoporre al parere dell'Ufficio Tecnico
Comunale, al di sotto del piano di posa del vespaio.
2. I locali dei piani seminterrati non possono essere utilizzati per
le destinazioni della categoria A1, mentre in essi sono ammesse le
destinazioni della categoria S fermo restando l'obbligo del rispetto
del rapporto illuminotecnico o della realizzazione di particolari
impianti tecnologici secondo quanto disposto dal presente regolamento.
3. I locali totalmente interrati possono essere utilizzati solo come
"volumi tecnici" o spazi di parcheggio ove ritenuti ammissibili in
base alla specifica normativa. In tal caso, e per quanto previsto
ai commi precedenti, il titolare della concessione o dell'autorizzazione
edilizia dovrà, con specifico atto d'obbligo, rendere indenne l'Amministrazione
Comunale e le società che gestiscono in qualsiasi regime pubblici
servizi per conto dell'Ente, da qualsiasi danno ai locali derivante
dal cattivo funzionamento delle infrastrutture di servizio con particolare
riguardo alla rete idrica e a quella fognaria.
ARTICOLO 31 - Sottotetti.
1. I vani sotto le falde del tetto, comprese le intercapedini di isolamento
delle coperture, non debbono avere altezze medie eccedenti i m. 2,00,
lucernari di illuminazione di superficie maggiore di mq. 0,40 e non
possono essere utilizzati che come depositi occasionali. Sono ammessi
sottotetti abitabili, a condizione che l'altezza media sia non inferiore
ai m. 2,70 e che le eventuali intercapedini di isolamento, che devono
avere una altezza non superiore a m. 0,50, siano inaccessibili. In
corrispondenza delle coperture dei soli volumi tecnici (vani comando
ascensori, lavanderie, stenditoi) la consistenza dei quali deve essere
commisurata al numero degli alloggi serviti, sono ammessi lucernari
di dimensioni maggiori di quelle sopradette,
ARTICOLO 32 - Parametri Edilizi
1. Ai fini dell'applicazione del seguente regolamento vengono precisate
le definizioni seguenti dei parametri Edilizi:
Superficie lorda (S.L.) : somma delle superfici lorde di ogni piano
compresi tutti gli spazi occupati dalle murature, dai pilastri, dai
tramezzi e dai divisori, dagli sguanci, dai vani di porte e finestre;
Superficie Coperta ( S. C.) : area ottenuta dalla proiezione sul piano
orizzontale a livello del terreno di tutte le parti edificate fuori
terra, considerate convenzionalmente a fini volumetrici secondo la
normativa di attuazione dello S:U.G., e delimitate dalle murature
perimetrali esterne o dal massimo ingombro esterno delle strutture
portanti orizzontali e verticali;
Superficie Utile Abitabile/Agibile ( S.U.A.): somma delle superfici
di pavimento dei locali di categoria A e S misurata al netto di murature,
pilastri, tramezzi e divisori, sguanci, vani di porte e finestre escluse
le superfici per servizi e accessori come definite dal D.M. 10 Maggio
1977 n. 801 da equiparare per analogia in caso di destinazioni non
residenziali;
Superficie servizi e accessori ( S.N.R.): somma delle superfici di
pavimento misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi e divisori,
sguanci, vani di porte e finestre e delle superfici per servizi e
accessori come definiti dal D.M. 10 Maggio 1977 n. 801 da equiparare
per analogia in caso di destinazioni non residenziali;
Superficie Complessiva ( S.C.): somma delle superfici utili abitabili
e delle superfici per servizi ed accessori;
Altezza Lorda ( H. L.): altezza lorda di ogni piano misurata da pavimento
a pavimento. Nel caso di ultimo piano abitabile o non abitabile ai
sensi del precedente art. 29, l'altezza è misurata dal pavimento all'intradosso
dell'ultimo solaio o del solaio di copertura. Nel caso di piano seminterrato
deve essere considerata solo la parte fuori terra a partire dall'originaria
quota del piano di campagna o, se inferiore, da quella del nuovo piano
artificialmente creato;
Altezza del Fabbricato ( H max) media dell'altezza dei vari fronti
dell'edificio misurata a partire dal piano di calpestio del marciapiede
fino al sottogronda o, nel caso di fronte sprovvisto di gronda fino
alla quota di copertura;
Volume ( V ): la somma dei prodotti delle superfici lorde di ogni
piano per la relativa altezza lorda. Al risultato ottenuto devono
essere sottratte le riduzioni volumetriche previste convenzionalmente,
per alcune precise fattispecie, dalle norme tecniche di attuazione.
ARTICOLO 33 - Distanza tra i fabbricati.
1. Le distanze minime tra i fabbricati nelle diverse zone del P. di
F. sono quelle prescritte nelle norme di attuazione del P. di F. stesso.
2. Nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati
e lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sono
ammesse distanze diverse da stabilirsi caso per caso, a discrezione
degli organi competenti.
CAPO III - Prescrizioni igienico - edilizie.
ARTICOLO 34 - Salubrità del terreno.
1. Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che abbia servito
come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre
che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente
risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido
od esposto all'invasione di acque sotterranee e superficiali, si deve
convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.
3. In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad
impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri soprastanti.
ARTICOLO 35 - Isolamento dell'umidità.
1. Qualsiasi edificio deve essere isolato dalla umidità del sottosuolo.
I locali di categoria A.1 e S.1 a piano terra dovranno avere il piano
di calpestio staccato dal terreno o a mezzo di solaio o a mezzo di
vespaio aerato con almeno 50 cm. di spessore tra il terreno battuto
ed il pavimento.
2. Per i locali di categoria A 2 si può ammettere un vespa io di ciottoli
di almeno 25 cm. di spessore ed il piano di calpestio deve risultare
30 cm. sul piano di campagna, oppure può essere ammesso che siano
circondati da intercapedine come nei casi di cui al precedente articolo
28.
3. Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili
continue poste al di sopra del piano di campagna e al di sotto del
piano di calpestio interno. I pavimenti dei locali di categoria A.1
e S.1 costruiti su vespaio devono essere isolati con strato impermeabile.
ARTICOLO 36 - Isolamento termico
1. Le murature esterne e le coperture, di qualsiasi materiale esse
siano, interessanti i locali della categoria A e S.1 devono avere
una coibenza pari ad almeno un muro di mattoni pieni di due teste,
intonacato da ambo le pareti (coibenza = K 1,4). 2. Anche i tratti
di soffitti e di pavimenti a contatto con l'esterno devono presentare
una coibenza analoga. Le pareti divisorie tra i diversi appartamenti
devono avere una coibenza pari ad almeno un muro di mattoni pieni
di una testa intonacato da ambo le parti, comunque quanto previsto
dalla Legge 30/4/1976 n° 373 e successive.
ARTICOLO 37 - Cucine in nicchia.
1. Possono essere consentite cucine in nicchia con cubatura massima
di mc. 15 purché aprentesi su altro locale regolamentare di almeno
mc. 25 (complessivamente mc. 40). e purché non esista nè parete nè
infisso tra i due locali e la stessa nicchia risulti dotata di canna
fumaria indipendente di almeno 200 cmq. di sezione sufficiente a garantire
l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni prima che si diffondano
negli adiacenti locali.
2. Tale posto cottura deve inoltre essere munito di impianto di aspirazione
forzata sui fornelli.
ARTICOLO 38 - Fognature.
1. Gli scarichi delle acque reflue devono essere convogliati, a mezzo
di tubazioni ispezionabili al punto di allaccio alla fognatura pubblica
stabilito ai sensi del precedente articolo 15.
2. Per le zone provviste di rete fognaria pubblica non collegata ad
impianto centralizzato di depurazione, dovrà essere altresì installata
una fossa Imhoff o altro impianto funzionalmente similare ad ossidazione
totale opportunamente dimensionato in ragione del numero degli abitanti
equivalenti, sulla base delle prescrizioni dell' Azienda Sanitaria
Locale.
3. In caso di fabbricati isolati posti di norma al di fuori o ai limiti
degli insediamenti oppure in tutte le situazioni in cui non ricorrono
le fattispecie di cui ai commi precedenti, oltre a quanto sopra dovrà
essere realizzato il sistema di smaltimento in sub-irrigazione, previo
ottenimento della necessaria autorizzazione allo scarico nel suolo
o nel sottosuolo.
4. I pozzetti, le fosse e gli impianti similari devono essere ubicati
ad una distanza di almeno 1 metro dagli edifici, e a almeno 10 metri
da pozzi o opere di presa idrica.
5. Tutte le tubazioni delle acque reflue devono essere dotate di ventilazione
con condutture di sfiato che raggiungano la quota della copertura
o che almeno superino di 1 metro l'altezza dell' aperture poste sul
fronte dell'edificio.
6. Le acque meteoriche provenienti dai cortili, dalle coperture, dai
giardini e in genere da qualsiasi spazio coperto e scoperto devono
essere raccolte e canalizzate alla fognatura bianca ove esistente
ovvero convogliate opportunamente entro le esistenti fosse o scoline
sulla base del preesistente regime delle acque.E' vietato in ogni
caso canalizzare le acque di cui sopra verso il suolo pubblico o di
uso pubblico.
ARTICOLO 39 - Impianti minimi.
1. Ogni alloggio deve essere dotato di almeno un servizio igienico
completo di vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, e lavabo.
2. Deve essere inoltre installato, all'interno dei servizi igienici
non provvisti di adeguata finestra, un impianto di aspirazione meccanica
per il ricambio d'aria, al fine di evitare che fumi vapori ed esalazioni
si diffondano in altri locali.
3. In tutti i luoghi di lavoro, su conforme parere del A.S.L., possono
essere consentiti servizi igienici comuni a diverse unità, in numero
proporzionale agli utenti e dotati di anti-wc con lavabi.
4. Nei servizi igienici è proibita l'installazione di apparecchi a
fiamma libera.
ARTICOLO 40 - Rifornimento idrico e impianti sollevamento acqua.
1. Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente
dall'acquedotto comunale distribuita in modo proporzionale al numero
dei locali abitabili, così da garantire il regolare rifornimento in
ogni alloggio.
2. Nelle zone prive di acquedotto comunale l'acqua per uso domestico
può essere prelevata da pozzi privati ma in tal caso deve risultare
potabile dall'analisi dei Laboratori d'Igiene competenti e l'uso deve
essere consentito dall'Autorità Sanitaria.
3. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente
all'edificio devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente
alle prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale per il servizio
dell'acquedotto.
ARTICOLO 41 - Camere oscure - impianti termici.
1. Le camere oscure, laboratori ed autorimesse a più posti macchine
devono essere ventilati con doppia canalizzazione, una di presa diretta
dall'esterno ed una evacuazione così da assicurare almeno cinque ricambi
d'aria all'ora.
2. Gli impianti termici devono essere realizzati in conformità delle
vigenti disposizioni in materia, avuto particolare riguardo a quelle
contro l'inquinamento atmosferico ed a quelle per la sicurezza e la
salubrità.
CAPO IV - Prescrizioni antincendio.
ARTICOLO 42 - Copertura.
1. Gli edifici di altezza superiore ai 10 metri di nuova costruzione
devono avere le strutture orizzontali e di copertura incombustibili.
2. I solai e le coperture sopra garages, locali caldaia, magazzini
di materiale combustibile, ecc. devono essere in cemento armato o,
se in materiale laterizio, devono essere protetti inferiormente da
soletta in cemento armato, di almeno 4 cm. di spessore.
ARTICOLO 43 - Pareti divisorie.
1. Sono vietate le pareti divisorie in materiale combustibile.
2. Sono consentite le pareti divisorie mobili, aventi carattere di
infisso.
ARTICOLO 44 - Scale e accessori.
1. La struttura portante delle scale interne in edifici collettivi
deve essere in cemento armato o di materiale di analoghe caratteristiche
di resistenza termica. Strutture diverse sono consentite soltanto
per edifici unifamiliari e per scale di collegamento interno solo
tra due piani.
2. Le pareti del vano scala confinanti con locali e quelle del vano
corsa degli ascensori, debbono essere sempre in muratura piena laterizia
o di calcestruzzo di cemento.
3. La larghezza minima dei pianerottoli e delle rampe delle scale
al servizio di più di due piani e di quelle principali che rappresentano
l'unico l'accesso, anche indiretto, verso locali di categoria A; deve
essere non inferiore a m. 1,10. Tale larghezza se il fabbricato non
sia servito da ascensore, deve essere aumentata di cm. 10 per ogni
due piani, oltre ai primi due.
4. Ogni rampa di scale di cui al comma precedente deve essere opportunamente
interrotta, almeno ogni 12 alzate, da un pianerottolo avente una superficie
non inferiore al quadrato della larghezza della rampa."
ARTICOLO 45 - Canne fumarie.
1. Le canne fumarie devono essere costituite di materiale idoneo e
resistente al fuoco ed impermeabile, opportunamente stuccate nei giunti.
Quando sono prevedibili temperature elevate si devono proteggere con
materiali isolanti le strutture aderenti ed i muretti di tamponamento
a chiusura; in questi casi sono da evitare i contatti con vani di
ascensore.
2. Devono essere previsti impianti di depurazione per i fumi aventi
caratteristiche nocive all'igiene ed alla pulizia, secondo le norme
vigenti in materia.
ARTICOLO 46 - Rinvio a Leggi particolari.
1. Ascensori e montacarichi e relativi vani corsa, impianti elettrici,
impianti termici, autorimesse, depositi di materiale infiammabile
sono soggetti inoltre a norme e prescrizioni tecniche degli Enti allo
scopo preposti.
2. Anche edifici speciali come: sale spettacoli, edifici collettivi,
alberghi, scuole, collegi, ospedali e case di cura, industrie ed impianti
sportivi, sottostanno alle regolamentazioni previste dalle Leggi particolari.
CAPO V - Prescrizioni varie.
ARTICOLO 47 - Decoro generale.
1. Gli edifici di qualsiasi natura, le costruzioni a carattere semipermanente
e provvisorio, gli infissi, le applicazioni di carattere commerciale
reclamistico, le indicazioni stradali e turistiche e le attrezzature
tecniche quali: i sostegni e i cavi per energia elettrica e i cavi
telefonici, di apparecchi d'illuminazione stradale, le antenne radio
e T.V., devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere
a requisiti di ordine e di decoro tali da non costituire disturbo
o confusione visiva.
ARTICOLO 48 - Manutenzione.
1. Oltre all'ordinaria esecuzione delle opere da parte dei privati,
degli Enti, delle Aziende e del Comune stesso, il Sindaco può obbligare
l'esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici. Qualora vengono rilevati abusi o trascuratezza il Sindaco
su parere della Commissione Edilizia può richiedere rimozioni, ripristini
o modifiche a salvaguardia del decoro e del buon ordine.
2. In caso di rifiuto o di inadempienza dell'interessato il Sindaco
può provvedere di autorità a spese del medesimo.
ARTICOLO 49 - Tabelle stradali e numeri civici.
1. Le tabelle stradali ed i numeri civici sono collocati dal Comune
sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possono fare
opposizione.
2. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non ,. danneggiati
o rimossi per fatti loro imputabili.
ARTICOLO 50 - Indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici.
1. Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, ha diritto di collocare
e di far collocare previo avviso agli interessati, sui muri esterni
dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura, le indicazioni
e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici.
2. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di sostenere
le spese per il loro ripristino nel caso che venissero distrutti,
danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.
ARTICOLO 51 - Zoccolature.
1. Le parti basamentali delle facciate degli edifici devono presentare
caratteristiche di resistenza all'usura e alla umidità.
2. Particolari ragioni ambientali possono consigliare in proposito
circostanziate richieste da parte della Commissione Edilizia.
ARTICOLO 52 - Elementi aggettanti.
1. Nessun oggetto superiore a l0 cm. può essere ammesso sotto la quota
di ml. 3,50, in qualsiasi prospetto su pubblico passaggio, anche per
parti mobili di infissi.
2. Se per ragioni di sicurezza sono prescritti infissi con aperture
verso l'esterno, questi devono essere opportunamente arretrati.
3. Balconi e pensiline non sono consentiti al di sotto dell'altezza
effettiva di m. 4,00 dal marciapiede rialzato purchè tali parti aggettanti
non sporgano su suolo pubblico oltre m. 1,20 e purchè non superino
la larghezza del marciapiede rialzato.
4. Nel caso di marciapiede non rialzato l'altezza minima sul marciapiede
di dette parti aggettanti deve essere di m. 4, 50.
5. Nel caso di fabbricati contigui i balconi chiusi dovranno terminare
a mt. 3,00 dal confine.
6. L'installazione dei manufatti di cui all'art 2 comma 2 punto 4)
lettera a) del presente regolamento non è consentita quando le parti
aggettanti di essi, sovrastanti il suolo pubblico o di uso pubblico,
possono posizionarsi al di sotto della quota di m. 2,50 dal piano
del marciapiede rialzato, e sporgano oltre la larghezza del marciapiede
e comunque oltre il massimo di mt. 1,20.Nel caso di marciapiede non
rialzato, ovvero di assenza dello stesso, l'altezza minima dei manufatti
di cui sopra non può essere inferiore a m. 2,80 dal marciapiede o
da quota strada.
7. Tutte le opere di cui al presente articolo possono essere consentite
ove non costituiscono ostacolo o pericolo alla libera circolazione
veicolare e pedonale, alla visibilità della segnaletica, e alla efficacia
e funzionalità dei pubblici servizi."
ARTICOLO 53 - Intercapedini.
1. Il Comune può concedere strisce di terreno pubblico per la creazione
di intercapedini purchè si riservi la facoltà di uso per il passaggio
di tubazioni, cavi ed altro e purchè dette intercapedini siano lasciate
completamente libere.
2. Le griglie di areazione eventualmente aperte sul marcia piede devono
presentare resistenza alla ruota di automezzo e devono avere caratteristiche
tali da non costituire pericolo per i pedoni. Dette intercapedini
devono possedere i requisiti di cui all'art. 28.
ARTICOLO 54 - Coperture.
1. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti devono essere considerati
elemento architettonico di conclusione dell'intero edificio e pertanto
la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto
mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali delle facciate
e delle coperture stesse.
2. Le coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque
meteoriche e di pluviali, che convoglino le stesse, previ pozzetti
sifonati, nella rete della fognatura.
3. Qualora i pluviali, nella parte basamentale, siano esterni al fabbricato,
dovranno essere realizzati in materiale indeformabile almeno per un'altezza
di m. 2,00.
ARTICOLO 55 - Recinzioni.
1. Le aree non edificate fronteggianti vie e piazze, aperte al pubblico
passaggio, possono essere delimitate o recintate.
2. Le recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all'ambiente.
3. Le recinzioni non devono impedire o comunque disturbare la visibilità
per la circolazione.
4. In corrispondenza degli incroci stradali , relativi a spazi pubblici
destinati a sedi viarie, piazze o parcheggi, ovvero in caso di strade
private soggette a pubblico transito, le recinzioni o le delimitazioni
di qualunque tipo devono essere opportunamente stondate con una curvatura
di raggio non inferiore a mt. 4,00, salvo diversa maggiore previsione
degli strumenti urbanistici.
ARTICOLO 56 - Mostre - Vetrine - Insegne
1. Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne; le targhe, le tende,
i cartelli e gli infissi pubblicitari, devono essere studiate in funzione
dell'insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi
con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell'edificio
e dell'ambiente.
ARTICOLO 57 - Marciapiedi e porticati.
1. I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico ed i portici, devono
essere lastricati con materiali scelti in accordo con l'Ufficio Tecnico
Comunale. E' prescritta l'adozione di parapetti o comunque di opere
di riparo per i lati di aree cortilive, altane, ballatoi, terrazze,
ecc. comunque accessibili, che prospettino su zone di terreno, rampe,
parti di edifici poste ad una quota inferiore, con dislivello maggiore
di cm. 50.
ARTICOLO 58 - Zone verdi e parchi.
1. Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale
devono essere conservati, curati e mantenuti con l'obbligo della pulizia
del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle medesime in
casi di deperimento.
2. Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto in dette zone
deve essere autorizzata.
ARTICOLO 59 - Depositi di materiali.
1. I depositi di materiali alla rinfusa o accatastati, visibili dalle
strade e spazi pubblici sono vietati nelle zone residenziali; sono
ammessi invece nelle zone produttive ma semprechè, a giudizio del
Sindaco e sentiti gli organi competenti, non costituiscano bruttura
o pericolo per l'igiene pubblica e del suolo, e per l'incolumità pubblica
o privata.
ARTICOLO 60 - Locali per deposito temporaneo di rifiuti solidi
urbani.
1. I fabbricati nuovi, ampliati oppure modificati devono disporre
di un locale o di un manufatto per il contenimento dei recipienti
per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Detto locale o manufatto
deve essere al piano terra e, indifferentemente che sia ricavato nel
fabbricato o all'esterno del medesimo, deve avere accesso e areazione
direttamente dall'esterno.
ARTICOLO 61 - Cassette per corrispondenza.
1. Tutti i complessi di abitazione, individuale o collettiva, gli
edifici industriali e artigianali, gli uffici non provvisti di portineria,
devono essere dotati, nell'ingresso e in prossimità di questo, di
cassette per il recapito della corrispondenza adatte ad accogliere
la normale corrispondenza, giornali e riviste.
CAPO VI - Caratteristiche di urbanizzazione.
ARTICOLO 62 - Norme generali.
1. Tutte le attività urbanistiche ed edilizie nel territorio comunale
sono disciplinate dal P. di F.
2. Le norme di attuazione del P. di F. stabiliscono i criteri di urbanizzazione
delle aree nelle varie zone, i volumi massimi, le caratteristiche
dell'edificazione e della rete viaria, i vincoli e le modalità aventi
come scopo l'ordine e la funzionalità urbanistica del territorio.
ARTICOLO 63 - Norme particolari.
1. L'autorizzazione a costruire autorimesse private, negozi, padiglioni
da giardino, centrali termiche, lavanderie, ecc, a completamente di
edifici esistenti,. viene concessa se essi costituiscono valida soluzione
architettonica nell'insieme.
2. Tali fabbricati devono sottostare alle norme stabilite per la zona
in cui ricadono.
3. E' consentita la sistemazione a terrazzamenti con prato sulle coperture,
purchè tale sistemazione assicuri la continuità degli spazi a verde
quando ne esista la possibilità e ne sia riconosciuta l'opportunità.
4. Le aree con alberi di alto fusto, anche in assenza di vincoli specifici,
possono essere utilizzate solo nei modi che consentano di salvaguardare
il verde e gli alberi esistenti.
ARTICOLO 64 - Aree scoperte.
1. L'utilizzazione di aree scoperte deve prevedere la messa a dimora
di alberature di alto fusto, le zone prative, quelle inghiaiate, lastricate
e destinate ad attrezzature, giuochi, ecc.
2. Deve essere prevista anche adeguata illuminazione artificiale ove
esse siano linearmente accessibili dal pubblico.
ARTICOLO 65 - Parcheggi.
1. Nelle nuove costruzioni, compreso le ricostruzioni a seguito di
interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica, devono essere
riservati spazi di parcheggio in misura non inferiore a 1mq. ogni
10 metricubi di costruzione a qualsiasi uso destinata, salvo diverso
parametro stabilito nella normativa d'attuazione.
2. Si intendono spazi per parcheggio quelli necessari alla sosta,
alla manovra e all'accesso di autoveicoli alle aree di sostano sono
pertanto computabili come spazi di parcheggio, ai fini del rispetto
dello standard di cui sopra, quelli necessari ad invertire il senso
di marcia in quanto equiparabili, sotto il profilo funzionale, a viabilità
privata interna indispensabile per l'accesso al lotto.
3. I parcheggi devono essere ricavati nella stessa costruzione ovvero
in aree esterne di pertinenza della stessa, oppure promiscuamente
e costituiscono pertinenza della costruzione, ovvero dei singoli alloggi
o unità edilizie ai sensi dell'articolo 817 del Codice Civile e' consentita
l'utilizzazione anche di aree che non facciano parte del lotto purchè
la loro localizzazione sia funzionale, in termini di distanze, in
relazione all'ubicazione dell' edificio, e siano asservite, con vincolo
permanente di pertinenzialità e destinazione, al fabbricato principale
mediante apposito atto notarile da registrarsi e trascriversi ai sensi
di legge.
ARTICOLO 66 - Protezione dell'ambiente.
1. L'attività edilizia negli agglomerati aventi carattere storico,
artistico o di particolare pregio ambientale, è consentita esclusivamente
per opere di consolidamento o di restauro, senza alterazione dei volumi,
salvo diversa prescrizione delle norme di attuazione del P. di F.
CAPO VII - Edifici ed ambienti con destinazione particolare.
ARTICOLO 67 - Edifici ed ambienti con destinazione particolare.
1. Edifici scolastici, alberghi, edifici collettivi, teatri, cinematografi,
collegi, ospedali, case di cura, fabbricati per uso industriale o
commerciale, autorimesse ed officine, macelli e mattatoi, magazzini
e depositi di merci, impianti sportivi, ecc. sottostanno oltre che
alle norme previste nel presente regolamento, anche a quelle previste
nelle Leggi particolari relative.
ARTICOLO 68 - Locali per allevamento e ricovero animali.
1. I locali per allevamento e ricovero di animali devono essere dislocati
in conformità alle disposizioni del Testo Unico sulle Leggi sanitarie
ed alle previsioni dei P. di F. e sottostanno oltre che alle norme
dei presente Regolamento anche a quelle previste nelle Leggi particolari
relative.
ARTICOLO 69 - Impianti di lavorazioni insalubri.
1. Gli impianti di lavorazioni insalubri, di cui al T.U. delle Leggi
sanitarie, devono essere dislocati in conformità alle disposizioni
del citato T.U. ed alle previsioni del P. di F. e sottostanno oltre
che alle norme del presente regolamento a quelle previste nelle Leggi
particolari relative.
TITOLO III
LOTTIZZAZIONE DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO.
CAPO I - Domanda - Convenzione - Autorizzazione - Esecuzione.
ARTICOLO 70 - Domanda di lottizzazione e documenti a corredo.
1. l proprietario che intende lottizzare aree a scopo edificatorio
deve presentare all'Ufficio Tecnico Comunale apposita domanda in carta
da bollo diretta al Sindaco.
2. Qualora l'area da utilizzare appartenga a più proprietari. essi
devono unire alla domanda, oltre ai documenti di rito, un atto notarile
nel quale dichiarino il loro consenso alla lottizzazione e si impegnino
a sostenere gli oneri relativi in solido fra di loro. 3. La domanda
deve essere corredata dalla seguente documentazione:
1) - Rilievo planimetrico ed altimetrico del terreno in scala 1 :
500, con l'indicazione dei capisaldi di riferimento;
2) - Planimetria di progetto in scala 1 : 500;
3) - Profili altimetrici in scala 1 : 500 dei fabbricati;
4) - Schemi planimetrici in scala 1 : 200 dei tipi edilizi previsti
dal progetto;
5) - Schemi planimetrici in scala 1 : 500 delle opere di urbanizzazione
primaria (strade, spazi di sosta e di parcheggio, fognature, acquedotto,
rete di illuminazione, distribuzione dell'energia elettrica e del
gas per uso domestico, spazi di verde attrezzato) con l'indicazione
dei rispettivi allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti;
6) - Tabella dei dati di progetto, nella quale devono essere indicati:
la superficie totale e le superfici corrispondenti alle diverse destinazioni
d'uso e le relative percentuali; il volume edificabile; il rapporto
di copertura di ogni singolo lotto e gli indici di fabbricabilità
territoriale e fondiaria;
7) - Norme di attuazione contenenti prescrizioni sui materiali di
rivestimento, sui tipi di recinzione, sulle essenze arboree da impiegare
nelle aree verdi, ecc.;
8) - Relazione illustrativa del progetto, contenente l'inserimento
della lottizzazione nello stato di fatto e nelle previsioni urbanistiche
ed un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere
di urbanizzazione;
9) - Estratto e certificato catastale dei terreni inclusi nella lottizzazione;
10) - Planimetria su base catastale, in scala 1 : 2000 riportante
i limiti delle proprietà nonchè destinazione di uso del suolo, previste
nel P. di F.;
11) - proposta di convenzione;
4. I documenti a corredo, tutti debitamente firmati dal proprietario
e dai tecnici che li hanno redatti devono essere presentati in cinque
copie.
ARTICOLO 71 - Proposta di convenzione.
1. La proposta di convenzione deve prevedere:
a) - la concessione gratuita delle aree occorrenti per le opere di
urbanizzazione primaria (art. 4 Legge 29 settembre 1964 n° 847) e
per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al punto
seguente;
b) - l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle
opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere
di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle
necessarie per allacciare la zona interessata ai servizi pubblici.
La quota è determinata in proporzione all'entità ed alle caratteristiche
degli insediamenti e delle lottizzazioni;
c) - il termine non superiore a 10 anni, entro il quale deve essere
ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
della lottizzazione;
d) - l'impegno ad effettuare a titolo di cauzione, un deposito in
denaro o mediante polizza fidejussoria, presso il Tesoriere Comunale,
vincolato a favore del Comune, per un valore pari al 10% del costo
presunto delle opere di urbanizzazione;
e) - l'impegno di eseguire, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione
primaria e, su richiesta del Comune, quelle di urbanizzazione secondaria,
o quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi;
f) - rimborso per le spese di progettazione per le lottizzazioni compilate
d'Ufficio ai sensi dell'art. 79 del presente regolamento.
ARTICOLO 72 - Oneri sostitutivi della cessione di aree e della
esecuzione delle opere per l'urbanizzazione secondaria.
1. Il Comune può convenire che, in luogo della cessione di aree per
l'urbanizzazione secondaria, il proprietario versi una somma corrispondente
al valore della quota delle aree stesse, in tutti quei casi in cui
la cessione dia luogo ad inconvenienti per il Comune, come pure può
convenire che in luogo della cessione parziale delle aree per singole
opere, vengano cedute integralmente, per la quota corrispondente,
le aree occorrenti per una od alcune opere soltanto di esse.
2. Di conseguenza, nel caso di cui al comma precedente, il proprietario
deve versare la somma corrispondente alla quota degli oneri per le
opere di urbanizzazione secondaria, oppure la somma corrispondente
alla quota parte degli oneri per le opere necessarie ad allacciare
la zona ai pubblici servizi.
ARTICOLO 73 - Procedura per l'autorizzazione della lottizzazione.
1. Il Sindaco, sentiti i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e della
Commissione Edilizia Comunale, quando la lottizzazione proposta presenti
delle difformità rispetto alle norme previste per la zona dal P. di
F., respinge la domanda, dandone comunicazione scritta all'interessato,
restituendo contemporaneamente tre copie dei documenti presentati
a corredo della domanda; quando invece la lottizzazione risulti meritevole
di autorizzazione sottopone all'approvazione dei Consiglio Comunale
il progetto della lottizzazione e lo schema di convenzione. Indi,
anche in dipendenza di detta deliberazione da parte della Giunta Provinciale
Amministrativa, il Sindaco provvede a chiedere il nulla osta al Ministero
dei Lavori Pubblici e al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche
a norma dell'art. 28 della vigente Legge urbanistica.
2. Intervenuto detto nulla osta nonchè l'approvazione della deliberazione
consiliare a norma dell'art. 41 della Legge 17 Agosto 1942 n° 1150,
si procede alla stipula della convenzione che, resa esecutoria dal
Prefetto, viene registrata e trascritta a cura e a spese del proprietario
lottizzante.
3. Il Sindaco, quindi, rilascia l'autorizzazione alla lottizzazione,
corredata da una copia dei documenti di progetto, notificandola in
via amministrativa al proprietario.
ARTICOLO 74 - Validità dell'autorizzazione per le lottizzazioni.
1. L'autorizzazione per le lottizzazioni hanno la validità massima
di 10 anni. Può convenirsi anche un termine più breve.
ARTICOLO 75 - Opere di urbanizzazione o di allacciamento
ai pubblici servizi - Progetti relativi - Esecuzioni Controlli,
1. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono tutte quelle
espressamente previste nel P. di P. e nelle relative norme di attuazione.
2. I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione secondaria,
quelli delle opere di urbanizzazione primaria e quelli per l'allacciamento
della zona interessata ai servizi pubblici, devono essere autorizzati
così come previsto all'art. 2 del presente regolamento.
3. Gli Uffici e servizi comunali, possono, in ogni fase di esecuzione
dei lavori, effettuare visite di controllo per accertarne la buona
esecuzione e la conformità al progetto. A tal fine il proprietario
deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori e della ultimazione
dei medesimi.
ARTICOLO 76 - Penalità per inadempienza da parte
dei lottizzante.
1. Qualora scaduto il termine di validità dell'autorizzazione a lottizzare,
le opere di urbanizzazione complessivamente eseguite risultano inferiore
all'80%, di quelle complessivamente previste, il proprietario perde
il diritto alla restituzione della cauzione.
ARTICOLO 77 - Svincolo della cauzione a garanzia
dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione.
1. Lo svincolo della cauzione può avvenire su autorizzazione del Sindaco
e nella misura del 50% solo dopo il favorevole collaudo di almeno
l'80% del totale delle opere di urbanizzazione convenzionate, collaudo
da effettuarsi a cura e spese del Comune.
2. Il restante 50% della cauzione viene svincolato sempre su autorizzazione
dei Sindaco, a totale ultimazione e favorevole collaudo di tutte le
opere previste.
ARTICOLO 78 - Concessioni edilizie nella lottizzazione.
1. Per la domanda e il rilascio delle concessioni edilizie per l'edificazione
nell'ambito della lottizzazione, si seguono le norme contenute nel
Titolo I° del presente Regolamento.
CAPO II - Compilazione d'Ufficio dei progetti di lottizzazione.
ARTICOLO 79 - Compilazione d'Ufficio dei progetti di lottizzazione.
1. Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili
esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un
progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono,
il Sindaco provvede per la compilazione d'ufficio.
2. Il progetto di lottizzazione una volta approvato è notificato in
via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito
a dichiarare entro 30 giorni dalla notifica, prorogabili a domanda
degli interessati, se l'accettino e se intendano attuarlo; ove i proprietari
intendano attuarlo il Comune ha la facoltà dì variare il progetto
di lottizzazione in conformità delle eventuali richieste degli interessati.
In caso contrario il Comune ha facoltà di procedere alla espropriazione
delle aree.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche
nel caso in cui i proprietari. pur avendo dichiarato di aderire, non
presentino il progetto di lottizzazione nel termine assegnato o lo
presentino incompleto degli elaborati indicati all'art. 70 del presente
regolamento, oppure lo presentino con previsioni difformi rispetto
alle norme del P. di F.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.
CAPO I - Disposizioni finali.
ARTICOLO 80 - Deroghe.
1. Il Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale, ha facoltà
di derogare dalle disposizioni del presente regolamento e dalle norme
di attuazione dei P. di F. limitatamente ai casi di edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico.
2. Tale facoltà può essere esercitata subordinatamente al preventivo
nulla osta dei competenti organi ai sensi dell'art. 3 della Legge
21 Dicembre 1955 n° 1357.
3. In tale caso il termine di 60 giorni previsto dall'art. 11 del
presente regolamento è prorogato del tempo occorrente per lo svolgimento
delle procedure relative al conseguimento dei nulla osta predetti.
ARTICOLO 81 - Adeguamento delle costruzioni preesistenti-.
Gli edifici esistenti e non rispondenti alle prescrizioni del presente
regolamento nelle parti interessate dalla ricostruzione o riforma,
devono adeguarsi alle norme urbanistiche, edilizie ed igieniche vigenti.
ARTICOLO 82 - Controlli e repressioni degli abusi.
1. Per tutto quanto concerne la vigilanza, il controllo e la repressione
degli abusi nei confronti delle opere eseguite nel territorio comunale
valgono le norme di cui all'articolo 32 della Legge Urbanistica 17
Agosto 1942 n° 1150 modificata ed integrata con Leggi 6 Agosto 1967
n° 765 e 19 Novembre 1968 n° 1187.
ARTICOLO 83 - Sanzioni.
1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento verranno
applicate, ai sensi dell'articolo 107 e seguenti del T.U.L.C.P. 03/03/1934
n. 383, le sanzioni che saranno previste nel relativo provvedimento
di determinazione.";
2. L'inosservanza delle norme igienico - edilizie sono punibili con
le penalità stabilite dall'art. 344 del T.U. sulle Leggi Sanitarie
27 Luglio 1934 n° 1265.
3. Per la inosservanza delle norme di cui al precedente art. 82 si
applicano le sanzioni previste dall'art. 41 della Legge Urbanistica
17 Agosto 1942 n° 1150 e successive modifiche.
ARTICOLO 83 bis - Disposizioni in ordine all'attuazione del presente
regolamento
Sono attribuite al soggetto incaricato, ai sensi del vigente regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, tutte le competenze,
di cui all'art. 51 comma 3 bis della legge 8/6/1990 n. 142, in ordine
all' attuazione dal presente regolamento.
ARTICOLO 84 - Entrata in vigore del Regolamento.
1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e dopo
la successiva prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi all'Albo
Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione comunale
in materia.
CAPO II - Disposizioni transitorie.
ARTICOLO 85 - Opere già autorizzate.
1. Le opere già autorizzate e non ancora in corso di esecuzione alla
data di entrata in vigore del presente Regolamento, non sono soggette
alle nuove disposizioni purchè l'inizio dei lavori avvenga nei termini
di validità della concessione rilasciata e le opere vengano ultimate
entro 36 (trentasei) mesi dalla data di inizio.
ARTICOLO 86 - Occupazioni di suolo pubblico.
1. Tutte le autorizzazioni e concessioni all'occupazione di aree pubbliche
devono essere controllate, modificate ed eventualmente revocate entro
il termine di 3 (tre) mesi dalla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, al fine di renderle non contrastanti con il pubblico
decoro.
ARTICOLO 87 - Depositi di materiali nelle zone residenziali.
1. I depositi di materiali accatastati o alla rinfusa esistenti nelle
zone residenziali e nelle fasce di rispetto della viabilità, devono
essere eliminati entro il termine di 2 (due) mesi dalla data di entrata
in vigore del presente Regolamento.
ARTICOLO 88 - Canne fumarie.
1. Le canne fumarie senza le tubazioni prescritte o che lasciano evidenti
tracce all'esterno dei fabbricati devono essere restituite con canne
regolamentari (o abolite se possibile) entro il termine di 3 (tre)
mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
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